Durc irregolare, il titolo edilizio è sospeso

La Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro ha recentemente fornito una risposta all’interpello formulato dal CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sulle conseguenze derivanti da un DURC irregolare.

Il chiarimento si è reso necessario in merito alla corretta interpretazione dell’art. 90, co.9 e 10, D.Lgs. n. 81/2008, ovvero l’Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e in particolare se un DURC irregolare potesse essere equiparato o meno a un DURC assente, e se pertanto “i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare dalle imprese e dai lavoratori autonomi”. In aggiunta a tale primo quesito il CNI domandava anche se sia ammissibile, in questa ipotesi, la sospensione del titolo abilitativo.

Ebbene, al primo quesito la Commissione risponde che con il DURC online, il documento può essere solo regolare, poiché il documento è “generato solo dopo l’esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi”. Ne consegue che se risultano delle irregolarità, il soggetto interessato può esclusivamente regolarizzare la propria posizione.

La Commissione rileva altresì come mentre per i lavori privati è compito del committente o del responsabile dei lavori domandare il Durc alle imprese o ai lavoratori autonomi, negli appalti di lavori pubblici è la stazione appaltante che deve d’ufficio acquisire il documento.

Chiarito ciò, e giungendo all’ultimo quesito, la Commissione ritiene che in assenza di DURC l’amministrazione concedente deve sospendere l’efficacia del titolo abilitativo, e ciò sia nel caso in cui le mancanze siano rilevate d’ufficio dall’organo di vigilanza, sia che siano rilevate direttamente dall’amministrazione concedente.

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